“Avvocato, mio figlio ha trentadue anni, vive ancora a casa, l’ultimo lavoro l’ha lasciato due anni fa perché ‘non era quello giusto’. Devo continuare a versargli l’assegno?”
È una delle domande che mi sento rivolgere più spesso, e la risposta non è quella che il senso comune lascia immaginare. No, non si è obbligati a vita. Sì, esiste un percorso preciso per chiudere quel capitolo.
Ma bisogna sapere come muoversi, perché smettere di pagare di propria iniziativa è la strada più sicura per ritrovarsi addosso un decreto ingiuntivo.
Il punto di partenza normativo
L’articolo 337-septies del codice civile stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. La parola che conta è esattamente quel “può”. Non “deve sempre”, non “per tutta la vita”.
L’obbligo dei genitori non si esaurisce automaticamente al diciottesimo compleanno, è vero.
Ma non è neppure un impegno a tempo indeterminato. Cessa quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica, oppure (e qui sta il nodo che molti ignorano) quando è stato messo nelle condizioni concrete di poterla raggiungere e non lo ha fatto. Per colpa propria, per scelta propria, per inerzia. La Cassazione lo ha ribadito pochi mesi fa, con la sentenza 25535 del settembre 2025.
La distinzione che cambia tutto
Ho visto colleghi liquidare la questione con una risposta unica, valida per tutti i casi. È un errore tecnico prima ancora che strategico. La giurisprudenza distingue due figure ben diverse, e la distinzione cambia chi deve dimostrare cosa.
Da una parte c’è il neomaggiorenne. Diciottenne, ventunenne, anche ventitreenne se ancora all’università. Studi in corso, tempi ordinari, percorso coerente con le sue capacità. Qui la regola è semplice: il diritto al mantenimento si presume, e tocca al genitore portare elementi che giustifichino la cessazione dell’assegno.
Dall’altra c’è quello che la Cassazione chiama, con un’espressione che ormai è diventata tecnica, il “figlio adulto”. Trentenne, ultratrentenne, oltre. Qui le carte si rovesciano. L’onere della prova si sposta sul figlio.
È lui che deve dimostrare di avere ragioni oggettive ed esterne, serie e documentate, per non essersi ancora collocato nel mondo del lavoro. La sentenza di riferimento è la 26875 del 2023, e la 25535 del 2025 ne ha confermato l’impianto: una volta superata la fase della prima formazione, l’attesa passiva di un’occupazione perfettamente in linea con le proprie aspirazioni non è più una posizione difendibile davanti a un giudice.
Un caso che vale più della teoria
Un caso che cito spesso, perché chiarisce meglio di qualsiasi astrazione. La Corte d’Appello di Torino, sentenza 1087 del 2019, si trova davanti a un padre cinquantottenne che invoca la propria condizione di “nullafacente” per non versare l’assegno alla figlia. “Non lavoro”, dice in sostanza, “quindi non posso”.
La Corte gli risponde con una frase che vale la pena ricordare: alla sua età ha il dovere di attivarsi, non solo per provvedere a sé stesso, ma anche al mantenimento della figlia.
Lo stesso ragionamento, capovolto, vale per il figlio adulto che pretende l’assegno. Deve dimostrare di essersi mosso, non di aver atteso. E “essersi mosso” significa anche, eventualmente, accettare un lavoro meno qualificato delle proprie aspettative. La giurisprudenza è chiara su questo: contemperare le ambizioni con le opportunità reali del mercato non è una rinuncia, è un dovere.
L’indipendenza economica non torna indietro
C’è un punto che dovrebbe alleggerire i genitori che si trovano in questa situazione, e che pochi conoscono. Una volta che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (e sottolineo: l’ha raggiunta davvero, anche solo per un periodo limitato) l’obbligo di mantenimento è finito. Definitivamente.
Se quel figlio in seguito perde il lavoro, lascia un impiego, attraversa una fase di difficoltà, l’obbligo non risorge. Lo dice in modo netto la Cassazione 3769 del 2023, ribadito poi dalla 25535 del 2025.
Quello che può eventualmente residuare in capo al genitore, e solo in casi di reale stato di bisogno, è l’obbligo alimentare. Cosa molto diversa: contenuto, agganciato alle sole esigenze fondamentali di vita, di natura puramente assistenziale (Corte Costituzionale, sentenza 373/2008).
Come si fa, in concreto
Dopo la teoria, vediamo la pratica. Per interrompere legittimamente il versamento dell’assegno per un figlio maggiorenne nullafacente non basta smettere di pagare. Serve un’istanza al giudice di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In quella sede il genitore deve costruire la prova che la mancata autosufficienza del figlio dipende da sua colpa, dalla sua inerzia, dal suo disinteresse.
Gli elementi che pesano davanti a un giudice, in mia esperienza, sono questi: un’età del figlio non più compatibile con un percorso formativo in corso (un trentacinquenne, in linea di principio, non ha più alibi), un abbandono ingiustificato degli studi, rifiuti documentati di opportunità lavorative concrete, l’assenza totale di una ricerca attiva di occupazione. Più materiale concreto si porta, più la decisione del giudice sarà rapida e prevedibile. Le tutele, in questi casi, esistono. Vanno solo attivate nel modo giusto.
La verità che cerco di trasmettere a chi entra nel mio studio con questa domanda è sempre la stessa. Il dovere di mantenere un figlio non è un’obbligo eterno. La legge non chiede a un genitore di sostenere a tempo indeterminato chi sceglie, in un modo o nell’altro, di non sostenersi da sé. Serve lucidità per riconoscerlo, e a volte serve il giudice per dirlo. Ma è una verità che alleggerisce, non che condanna.
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