«Avvocato, mia figlia ha tredici anni. Mi ha detto che vuole parlare con il giudice. È possibile?»
Me lo chiedono spesso, in studio. La domanda – posta così, con quel tono che oscilla fra speranza e timore – contiene già un piccolo malinteso. Il punto non è se “si può”. Il punto è che tua figlia, in molte situazioni, ha diritto di farlo. Non è una concessione del giudice. È un suo diritto.
Vediamo cosa significa, davvero, nel processo italiano del 2026.
Un diritto, non una formalità
L’articolo 315-bis del Codice civile lo dice senza ambiguità: il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni – o anche più giovane, se è capace di discernimento – ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Le parole contano: diritto, non possibilità.
Sul piano processuale, dopo la Riforma Cartabia, la disciplina è dettagliata nell’articolo 473-bis.4 del Codice di procedura civile. Il giudice che si occupa di separazione, affidamento, modifica delle condizioni – qualunque procedimento incida sulla vita di tuo figlio – deve ascoltarlo. Non come testimone. Non come informatore. Come persona che ha diritto a partecipare alle decisioni che riguardano la sua vita.
La differenza non è tecnica. È sostanziale. Una testimonianza serve a raccogliere fatti; l’ascolto serve a riconoscere che quel bambino, o quel ragazzo, non è l’oggetto di un contenzioso fra adulti. È un soggetto. Con bisogni, opinioni, paure, preferenze. E ha il diritto di metterli sul tavolo.
Il principio non è un’invenzione italiana. La Convenzione di New York sui diritti del bambino del 1989, all’articolo 12, lo ha scolpito a livello internazionale quasi quarant’anni fa. L’Italia l’ha recepita; la Corte costituzionale, in più decisioni, ha ribadito che l’interesse del minore non si valuta in astratto ma in concreto. E in concreto significa, fra le altre cose, ascoltarlo.
Quando il giudice può non ascoltare il minore
Non è però un automatismo. L’articolo 473-bis.4, secondo comma, prevede quattro eccezioni. Il giudice, con provvedimento motivato, può non procedere all’ascolto se:
1. è in contrasto con l’interesse del minore;
2. è manifestamente superfluo (caso tipico: i genitori sono d’accordo su tutto, il bambino sta bene, non c’è nulla da chiarire);
3. esiste un’impossibilità fisica o psichica del minore;
4. il minore stesso non vuole essere ascoltato.
L’ultima è quella che spesso sorprende i genitori. Sì: anche il rifiuto è un diritto. Se tuo figlio non se la sente, non è obbligato. E il giudice deve rispettarlo.
Il punto più delicato riguarda i casi gravi – maltrattamenti, violenze, situazioni in cui rievocare l’esperienza significherebbe rivivere il trauma. La Cassazione, con la sentenza n. 23247 del 2023, ha messo nero su bianco un concetto importante: il diritto all’ascolto va bilanciato con la tutela del benessere psicofisico. Il rischio si chiama vittimizzazione secondaria, e significa costringere un bambino già ferito a riaprire la ferita davanti a un’aula di tribunale. In quei casi, l’ascolto può (deve) essere evitato. È il bambino che viene prima di tutto.
Una nota tecnica utile: nelle procedure consensuali – quando mamma e papà depositano un accordo già scritto – l’ascolto del minore avviene “soltanto se necessario”. Cioè, di norma, non si fa. La logica regge: se gli adulti hanno trovato un equilibrio e quel bambino non manifesta segnali di disagio, esporlo all’udienza non serve a nessuno.
Come si svolge l’ascolto, oggi
La Cartabia ha cambiato anche il come. Tre punti che vale la pena conoscere prima di mettere piede in tribunale.
Conduzione diretta del giudice. Non è un perito che intervista tuo figlio in tua assenza. È il giudice in persona, che può farsi assistere da esperti – neuropsichiatri infantili, psicologi – quando il caso lo richiede. La presenza dell’esperto non è una cessione di sovranità: il giudice resta titolare dell’ascolto.
Ambiente e tempi pensati per il bambino. L’udienza si fissa in orari compatibili con la scuola; il luogo, quando possibile, è adeguato all’età (stanze attrezzate, fuori dall’aula formale, in alcuni casi fuori dal tribunale stesso). Per un bambino di otto anni un’aula austera è già un trauma a sé. La norma lo riconosce.
Registrazione audiovisiva. È forse la novità più significativa. L’ascolto viene registrato – audio e video – salvo casi di impossibilità tecnica, nei quali il verbale deve descrivere puntualmente il contegno del minore. Perché conta? Perché un domani, se la decisione del giudice viene impugnata, la Corte d’Appello può rivedere la registrazione e valutare direttamente come si è svolto l’ascolto. Niente più resoconti di seconda mano. Niente più dubbi sulla maturità o sulla spontaneità delle parole del bambino.
Prima dell’ascolto, infine, genitori e difensori vengono informati sui temi che il giudice intende affrontare. Possono proporre argomenti di approfondimento e – su autorizzazione – assistere all’udienza. Il bambino, dal canto suo, viene informato sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, con un linguaggio adeguato alla sua età.
Quanto al peso delle sue parole: il giudice tiene conto delle opinioni del minore in proporzione all’età e alla maturità. Non significa che la decisione segua automaticamente la volontà del bambino. Significa che se il giudice se ne discosta, deve motivare in modo puntuale perché – perché, in quel caso specifico, l’interesse del minore richiede una scelta diversa da quella che lui stesso ha espresso.
Cosa fare se tuo figlio vuole essere ascoltato (o non vuole esserlo)
Ti dico per esperienza tre cose pratiche.
La prima: se tuo figlio ti dice che vuole parlare con il giudice, non sminuirlo. È un segnale serio. Riferiscilo al tuo legale, mettilo nero su bianco nelle memorie. Il giudice deve saperlo prima dell’udienza, non doverlo intuire.
La seconda: se al contrario tuo figlio ti dice che non vuole parlare con nessuno, rispettalo. Non spingerlo, non prepararlo, non addestrarlo. L’ascolto manipolato è la cosa peggiore – il giudice lo vede subito, e l’effetto si ritorce sul genitore che ha provato a pilotarlo. Comunica al tuo avvocato la volontà del bambino: la rinuncia è prevista dalla legge e va formalizzata.
La terza, quella che a volte fatico a far passare: l’ascolto non è il referendum sulla casa di mamma o sulla casa di papà. Non è il momento in cui tuo figlio “sceglie” un genitore. È il momento in cui dice cosa vive, cosa sente, cosa lo aiuta e cosa lo ferisce. Se entri nell’udienza pensando di vincere o perdere su quel filo, hai già perso di vista chi conta.
Se stai affrontando una separazione e ti stai chiedendo come gestire la voce di tuo figlio nel procedimento, parlane con un legale che si occupa stabilmente di diritto di famiglia. Le scelte si fanno prima dell’udienza, non all’ultimo minuto.
Prenota una consulenza e se vuoi parliamo del tuo caso.