Ho un bambino in affido: cosa posso decidere e cosa no

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«Il bambino che abbiamo in affido ha bisogno di un intervento, la scuola mi chiede una firma, e io non so se posso. Sono io che me ne occupo ogni giorno, ma la decisione spetta a me o devo chiedere a qualcun altro?»

È la domanda che arriva subito dopo l’altra, quella su chi può accogliere un bambino in affido, di cui ho scritto nella prima parte. Passata l’emozione dell’accoglienza, comincia la vita quotidiana, e con lei i dubbi concreti: chi decide cosa. Perché avere un minore in affido non vuol dire diventare, di colpo, il suo genitore a tutti gli effetti. Vuol dire muoversi dentro un perimetro preciso, disegnato dalla legge, che è bene conoscere prima di trovarsi impreparati davanti a una firma.

Quello che l’affidatario deve fare

L’articolo 5 della legge 184 fissa i doveri di chi accoglie, e sono i più naturali del mondo. Il primo è materiale e personale: accogliere il minore presso di sé, tenerlo con sé davvero, non a distanza. Poi provvedere al suo mantenimento, e curarne l’educazione e l’istruzione. In una parola: crescerlo. Sono i doveri di chiunque si prenda cura di un bambino, e la legge li mette nero su bianco perché l’affido non sia un’etichetta, ma un impegno concreto di ogni giorno.

A questi si aggiunge un dovere che molti sottovalutano, e che invece è il cuore del ruolo: collaborare con i servizi sociali. L’affido non è mai un fatto privato tra l’affidatario e il bambino. C’è sempre un servizio che vigila, sostiene, tiene i fili del progetto, e riferisce all’autorità. Chi accoglie non è controllato con sospetto: è accompagnato. Ma deve essere disponibile a lavorare dentro quel programma, non a fianco o contro di esso.

Dentro questo dovere ne vive uno più delicato di tutti: favorire i rapporti del bambino con la sua famiglia d’origine, nei modi che il provvedimento stabilisce. È controintuitivo, e a volte doloroso, perché chiede a chi si è affezionato di tenere aperta la porta verso chi quel bambino l’ha generato. Ma è esattamente ciò che distingue l’affido da ogni idea di sostituzione: non si costruisce un legame nuovo cancellandone un altro, lo si accompagna.

Fin dove arrivano i tuoi poteri

Qui sta la parte che genera più incertezza, e la risposta della legge è più chiara di quanto si pensi. Sulla vita di tutti i giorni, l’affidatario ha voce piena. La legge gli attribuisce espressamente i poteri connessi alla responsabilità genitoriale nei rapporti ordinari con la scuola e con le autorità sanitarie. Tradotto: le firme di routine a scuola, i colloqui con gli insegnanti, le visite mediche ordinarie, i piccoli interventi quotidiani li gestisci tu, senza dover chiamare nessuno ogni volta. Per quello sei lì.

Ma «ordinari» è la parola che segna il confine. Le decisioni che escono dalla quotidianità, quelle importanti, non sono automaticamente nelle tue mani. Lì restano in gioco altre figure: i genitori del bambino, se non sono stati privati della responsabilità genitoriale con un provvedimento del giudice, e l’autorità che ha disposto l’affido, di cui vanno rispettate le prescrizioni. L’affidatario esercita il suo ruolo tenendo conto delle indicazioni dei genitori, quando ci sono ancora, e di quanto stabilito nel provvedimento. Non è una diminuzione: è il riconoscimento che quel bambino ha una storia e dei legami che l’affido non cancella.

Quello che l’affido non ti dà

Vale la pena dirlo apertamente, perché è la fonte dell’equivoco più comune. L’affido non ti rende genitore in senso pieno e definitivo. Non è un’adozione mascherata, non è un primo passo verso di essa, non trasferisce su di te la titolarità piena del bambino. Ti affida poteri sulla sua vita quotidiana e sui rapporti ordinari con scuola e sanità, e li affida per un tempo, dentro le regole scritte nel provvedimento e nel rispetto del ruolo che resta ai genitori o al tutore.

Non è un limite pensato contro chi accoglie. È la conseguenza della natura stessa dell’affido: una misura per proteggere il bambino mentre la sua famiglia viene aiutata, non un modo per sostituirla. Chi tiene a mente questo confine vive l’esperienza con meno frustrazioni, perché non chiede all’istituto qualcosa che l’istituto, per come è fatto, non può dare.

La voce che la legge ti riconosce

Ci sarebbe però un errore uguale e contrario, ed è pensare che l’affidatario conti poco. Non è così, e su un punto la legge è netta a suo favore. Nei procedimenti civili che riguardano il minore affidato, quelli sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento, sull’adottabilità, l’affidatario deve essere convocato a pena di nullità, e può presentare memorie scritte nell’interesse del bambino. Non è uno spettatore: ha diritto a essere sentito su chi ha vissuto e cresciuto.

La Cassazione, con una decisione del dicembre 2023, ha spiegato perché: queste garanzie servono a proteggere il migliore interesse del minore, e in particolare la continuità degli affetti costruiti durante l’affido. Con una precisazione onesta, che come avvocato devo darti: essere ascoltati non significa poter imporre che il bambino resti. La voce dell’affidatario pesa, ma la decisione finale resta ancorata all’interesse concreto del minore, valutato caso per caso. Se stai vivendo un affido e ti muovi tra queste domande, chi decide cosa, fin dove arrivi, come far valere la tua voce, possiamo guardarle insieme prima che diventino un problema.

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