«C’è una sentenza che dice quanto deve passare per nostro figlio, ma da mesi non arriva niente. Io non voglio litigare, lo faccio per il bambino. Però così non ce la faccio. Posso fare qualcosa, o devo solo aspettare che si decida a pagare?»
È una delle domande che sento con più frequenza, e quasi sempre arriva con lo stesso stato d’animo: la sensazione di dipendere dalla buona volontà dell’altro. Si aspetta, si sollecita, si evita di alzare la voce «per il bene del bambino». E intanto le spese restano tutte sulle spalle di chi i soldi li anticipa. Il punto da cui voglio partire è proprio questo, perché cambia tutto: quando esiste già un provvedimento, il mantenimento non è una questione privata fra ex da risolvere con la pazienza. È un obbligo con un titolo dietro, e un titolo si fa valere.
Una premessa, per intenderci su cosa parliamo. Questo è il caso del figlio minore e dell’assegno che non arriva, non della quantificazione: se cercavi come si calcola o fino a quando spetta a un figlio ormai grande, ne ho scritto altrove, in un articolo dedicato al mantenimento del figlio adulto. Qui il tema è un altro: il diritto c’è già, e qualcuno non lo rispetta.
Cosa copre l’assegno, e perché è un obbligo e non un favore
Mantenere un figlio è un dovere che grava su entrambi i genitori, e non dipende dal loro rapporto di coppia né da come è finita. L’assegno di mantenimento copre le spese ordinarie della vita quotidiana del figlio: in primo luogo gli alimenti e l’abbigliamento. Restano fuori le spese straordinarie – come quelle mediche, sportive e i libri scolastici: anch’esse obbligatorie e divise fra i genitori, ma che non rientrano nell’assegno e seguono regole proprie. Quando un giudice ha fissato quella cifra in una sentenza o in un decreto, ha trasformato quel dovere in un numero preciso e in una scadenza precisa.
Qui sta la differenza che molti non mettono a fuoco. Quel provvedimento non è un pezzo di carta che registra un accordo: è un titolo esecutivo, cioè uno strumento che la legge ti permette di far rispettare con la forza, esattamente come la sentenza che condanna qualcuno a pagare un debito. Chi ha in mano una sentenza di separazione o di divorzio che fissa il mantenimento ha già, senza saperlo, la chiave per agire. Non deve ottenere nulla di nuovo da un giudice: deve solo usare quello che ha.
Gli strumenti che hai: dal versamento diretto al pignoramento
Gli strumenti sono concreti e crescono di intensità. Il primo, spesso il più efficace e il meno traumatico, è il versamento diretto. Quando un genitore non adempie, l’articolo 316-bis del codice civile consente al giudice di ordinare che una quota dei suoi redditi venga pagata direttamente a chi provvede al mantenimento del figlio. In pratica: se l’obbligato è un lavoratore dipendente, è il suo datore di lavoro a versarti la somma ogni mese, trattenendola dallo stipendio. Il mantenimento smette di passare dalle mani di chi non vuole pagarlo.
Se la via del versamento diretto non basta o non è percorribile, si passa all’esecuzione forzata vera e propria. Con il titolo esecutivo in mano si notifica all’obbligato un atto di precetto, cioè l’intimazione formale a pagare entro un termine. Se nemmeno allora versa, si procede al pignoramento: si possono aggredire lo stipendio presso il datore di lavoro, il conto in banca, altri beni. Il giudice può inoltre affiancare misure che rendono il ritardo costoso per chi lo pratica, fino a una somma di denaro dovuta per ogni giorno di inadempimento. Nessuno di questi passaggi richiede di «minacciare»: sono procedure previste dalla legge, che si attivano con l’assistenza di un legale e seguono il loro corso.
Quello che non conta: contanti, regali e pagamenti fai-da-te
C’è un equivoco che vedo rovinare molte posizioni, ed è bene smontarlo subito perché costa caro. L’obbligato non può decidere da sé di cambiare le modalità di pagamento stabilite dal giudice. Non può versare l’assegno direttamente al figlio invece che all’altro genitore, non può sostituire i soldi con la spesa fatta o con i regali, non può dare contanti «a mano» e considerarsi a posto. Senza un nuovo provvedimento che lo autorizzi, quei pagamenti non hanno valore liberatorio: in termini semplici, è come se non avesse pagato, e la somma può essergli richiesta comunque. Lo ha affermato anche il Tribunale di Imperia, con una pronuncia del 2021.
Lo stesso vale per le giustificazioni sopravvenute. Se è cambiata la situazione economica dell’obbligato, o se il figlio si è trasferito, sono fatti che non si possono opporre al momento dell’esecuzione per bloccarla. Vanno portati davanti al giudice con una domanda apposita, quella di revisione delle condizioni, disciplinata dall’articolo 337-quinquies del codice civile. Ed è un punto che dico sempre, perché è giusto verso chi è in difficoltà reale: non tutti gli inadempienti sono in malafede. Chi ha davvero perso il lavoro o ha visto crollare il reddito ha una strada, la revisione, e deve percorrerla. Ma fino a quando non la chiede e un giudice non decide, l’obbligo resta quello di prima, per intero. La difficoltà si fa valere, non si pratica smettendo di pagare.
Quando il mancato pagamento diventa reato
C’è infine un livello che molti non immaginano, ed è bene sapere che esiste. Far mancare i mezzi di sussistenza a un figlio minore può integrare un reato, previsto dagli articoli 570 e 570-bis del codice penale. Non è una minaccia da brandire: è la cornice dentro cui la legge colloca l’inadempimento più grave.
Due cose rendono questo strumento più forte di quanto si creda. La prima: quando a restare senza è un figlio minore, si procede d’ufficio, cioè l’azione penale può partire senza che serva una querela di parte. La seconda: per il minore non occorre dimostrare che versi in uno stato di bisogno concreto, perché il mancato versamento dell’assegno stabilito dal giudice è già di per sé la violazione. È la misura di quanto l’ordinamento prenda sul serio questo dovere.
Perché aspettare ti costa
Resta la domanda da cui siamo partiti: aspettare o agire. E qui c’è un dato che pesa più di ogni altro. I crediti per il mantenimento si prescrivono: le somme non richieste per troppo tempo si perdono, e ogni mese lasciato correre è un mese che rischi di non recuperare più. Il tempo, in questa storia, non gioca dalla tua parte.
Agire non significa dichiarare guerra all’altro genitore. Significa usare strumenti che la legge ha previsto proprio per queste situazioni, nell’ordine giusto e con la gradualità giusta, spesso partendo da quello meno conflittuale. Il bambino di cui parla quella sentenza non mangia fra due anni: mangia adesso. Se ti riconosci in questa situazione e vuoi capire da quale strumento conviene cominciare nel tuo caso, possiamo vederlo insieme.
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