«Mia madre non riesce più a gestire la sua pensione, salta le terapie, firma cose che non capisce. Ma non voglio farla dichiarare interdetta come se fosse un’incapacità». È una delle frasi che sento più spesso quando una famiglia si accorge che una persona cara non ce la fa più da sola. Dietro quella resistenza c’è una paura legittima: proteggere qualcuno significa automaticamente spogliarlo di tutto?
Non è così. L’ordinamento mette a disposizione uno strumento pensato esattamente per questo: dare assistenza dove serve, lasciando alla persona tutto ciò che è ancora in grado di fare. Si chiama amministrazione di sostegno, ed è oggi la misura di gran lunga più utilizzata.
Sostegno, non sostituzione
Qui sta il punto che cambia tutto. A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non priva la persona della capacità di agire. Il beneficiario conserva il diritto di compiere da sé tutti gli atti che il giudice non ha espressamente riservato all’amministratore: continua a votare, a fare la spesa, a prendere le piccole decisioni quotidiane.
Lo prevede l’articolo 404 del codice civile: può accedervi chi, per un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità – anche solo parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi. Parziale. Temporanea. Sono parole che pesano, perché disegnano una misura su misura.
La Cassazione l’ha definita proprio così, un «vestito su misura»: il criterio per scegliere l’amministrazione di sostegno invece dell’interdizione non è il grado di gravità della malattia, ma la sua capacità di adattarsi alle esigenze concrete di quella specifica persona, con una procedura più agile e flessibile. Non si parte dalla diagnosi. Si parte da cosa serve davvero.
C’e di più, e tocca un nervo delicato. La legge impone all’amministratore di informare prima il beneficiario degli atti che intende compiere, e di preservarne il diritto di esprimere la propria opinione. La Corte di Cassazione, nel 2024, è stata netta: limitare la capacità nella minor misura possibile significa anche garantire alla persona di partecipare, per quanto la sua condizione lo consenta, alle decisioni che la riguardano. Non è un beneficiario passivo. È qualcuno che resta protagonista della propria vita, accompagnato dove non arriva.
La persona e il patrimonio
L’incarico dell’amministratore lo definisce il giudice tutelare, atto per atto, nel decreto di nomina. Si muove su due fronti.
Il primo è la cura della persona: le decisioni sulla salute – il consenso ai trattamenti medici, il rapporto con i sanitari – e quelle sulla dimensione relazionale, come la scelta del luogo dove vivere o l’avvio di un percorso assistenziale. Il secondo è la cura del patrimonio: amministrare le risorse, riscuotere la pensione o lo stipendio, pagare le spese per il mantenimento.
Non sempre servono entrambi. A volte un familiare gestisce benissimo la propria vita relazionale ma si perde con le pratiche bancarie; altre volte è il contrario. Il decreto fotografa la situazione reale e ritaglia i poteri di conseguenza.
Sulla scelta di chi nominare, la legge ha una sola bussola: l’esclusivo interesse del beneficiario. L’articolo 408 consente alla persona di designare in anticipo il proprio amministratore, in previsione di una futura incapacità, con un atto firmato davanti al notaio – uno strumento ancora poco conosciuto ma prezioso, perché permette di decidere oggi chi si occuperà di noi domani. In mancanza di una designazione, il giudice guarda prima alla famiglia: il coniuge, il convivente stabile, un genitore, un figlio, un fratello. Restano esclusi, per evidente conflitto di interessi, gli operatori delle strutture che hanno già in cura la persona.
La procedura si apre con un passaggio che molti non si aspettano e che invece è il cuore di tutto: l’audizione. Il giudice incontra di persona l’interessato. Non è una formalità. È il momento in cui ne raccoglie le istanze, ne valuta le preferenze, ne osserva la condizione. E il giudice tutelare resta poi un punto di riferimento di prossimità: ci si può rivolgere a lui rapidamente, anche senza formalità, persino con una semplice email, ogni volta che lungo il percorso emerge un problema.
Da dove si comincia
La domanda pratica, alla fine, è sempre la stessa: cosa fare concretamente?
Il ricorso si presenta al giudice tutelare del luogo dove la persona vive abitualmente, allegando la documentazione medica che attesta la condizione. Non serve l’assistenza obbligatoria di un avvocato, ma orientarsi tra i poteri da chiedere, la documentazione da produrre e la formulazione del ricorso fa una differenza concreta sui tempi e sull’esito – soprattutto quando la situazione familiare è delicata o ci sono già tensioni su chi debba occuparsi di cosa.
Il punto da cui partire non è la paura di «dichiarare interdetto» qualcuno. È capire qual è la misura giusta per quella persona, in quel momento. Se ti trovi davanti a una situazione così e vuoi valutarla, possiamo vederla insieme.
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