«Mio padre non è più in grado di decidere niente. Lo faccio interdire, è la cosa seria da fare, no?»
Me lo chiedono con una certa fretta, e quasi sempre in perfetta buona fede. Nella testa di chi arriva in studio l’interdizione è la misura vera, quella definitiva, la prova che ci si sta occupando davvero del proprio familiare. Tutto il resto sembra un ripiego.
È esattamente il contrario. E nella grande maggioranza dei casi la mia risposta è no.
L’interdizione non scatta con la diagnosi
Il ragionamento che porta quasi tutti fuori strada è questo: più la malattia è grave, più la misura dev’essere pesante. Sembra logico. Non è il criterio della legge.
La giurisprudenza ha chiarito che il discrimine tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione non sta nel grado di infermità. Una compromissione psichica può essere totale, irreversibile, senza margini di miglioramento, e l’amministrazione di sostegno regge lo stesso. Quello che sposta l’ago non è quanto una persona sta male: è quanto è complicato ciò che c’è da gestire per lei, e quanta autonomia le resta da proteggere.
La direzione è segnata da vent’anni. Nel 2005 la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice, davanti a una persona fragile, deve scegliere la misura meno limitante fra quelle possibili: l’interdizione non è il punto d’arrivo naturale dei casi gravi, è l’eccezione. La Cassazione l’ha ribadito nel 2023 con una formula che non lascia spazio: è extrema ratio. Ultima spiaggia. Si arriva lì quando tutto il resto ha fallito, non quando la diagnosi fa paura.
Perché tanta cautela? Perché l’interdizione non è un’etichetta amministrativa. Priva la persona della capacità di agire per intero, e la riporta a uno stato giuridico paragonabile a quello di un bambino. Viene nominato un tutore che si sostituisce a lei: firma al posto suo, decide al posto suo, gestisce al posto suo. Non affianca. Rimpiazza.
I casi in cui l’interdizione serve davvero
Esistono, e vanno detti con altrettanta nettezza. Sono tre, e nessuno riguarda la gravità in sé.
Il patrimonio troppo complesso. Quote societarie, investimenti finanziari, una pluralità di immobili, un’attività che continua a produrre atti in più direzioni. Qui non basta ritagliare qualche potere: serve una gestione straordinaria e continuativa, e l’amministrazione di sostegno diventa un vestito troppo corto. Penso a un imprenditore che dopo un ictus grave si è ritrovato titolare di partecipazioni in tre società attive: nessun elenco di poteri, per quanto dettagliato, avrebbe coperto quello che serviva ogni settimana.
La compromissione senza margini. L’amministrazione di sostegno funziona perché distingue: questi atti li fai tu, questi li fa l’amministratore. Ma quella distinzione ha senso finché c’è qualcosa da lasciare. Quando la capacità è compromessa in modo globale e non resta nulla da ritagliare, l’elenco diventa una finzione.
La necessità di proteggere qualcuno da sé. È il caso più doloroso. Una persona che conserva vita di relazione, esce, parla, firma, e proprio per questo continua a compiere atti che la danneggiano gravemente. Qui escluderla del tutto dal circuito negoziale non è accanimento: è l’unico argine.
Fuori da questi tre scenari, chiedere l’interdizione significa quasi sempre chiedere più danno del necessario.
L’inabilitazione, la misura che il tempo ha svuotato
Nel mezzo la legge prevede una terza figura, l’inabilitazione. Sulla carta è la misura intermedia: la persona resta libera di compiere da sé gli atti di ordinaria amministrazione, la spesa, le bollette, la pensione, e ha bisogno di un curatore che la assista solo per le operazioni importanti.
L’articolo 415 del codice civile la prevede per chi è infermo di mente ma non al punto da giustificare l’interdizione. E per una categoria di cui si parla poco: chi, per prodigalità o per abuso abituale di alcol o di stupefacenti, espone sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici.
Nella pratica, però, l’inabilitazione è quasi scomparsa. Ed è giusto così. Ha un difetto strutturale: guarda solo al portafoglio. Divide gli atti in ordinari e straordinari e si ferma lì, mentre le persone fragili hanno bisogno di decisioni sulla salute, sul luogo dove vivere, sui percorsi di cura. Su tutto questo il curatore non può nulla. I giudici lo hanno riconosciuto con una parola che non uso a caso, perché è la loro: in molti casi l’inabilitazione è mortificante. Limita senza proteggere. Quando emerge, la si revoca e si passa all’amministrazione di sostegno.
Resta un impiego residuo per la prodigalità e per le dipendenze, dove il problema è davvero e soltanto il denaro che esce. Ma è una nicchia stretta, e va detto che anche lì l’amministrazione di sostegno riesce quasi sempre a fare lo stesso lavoro con più precisione.
Se chiedi l’interdizione e il giudice non è d’accordo
Vale la pena saperlo prima: non è un binario morto. Se durante il procedimento di interdizione emerge che la misura opportuna è un’altra, il tribunale non rigetta e chiude. Trasmette gli atti al giudice tutelare, e la strada prosegue verso l’amministrazione di sostegno. Nel frattempo, se c’è urgenza, può nominare un tutore provvisorio: nessuno resta scoperto durante l’attesa.
Questo passaggio dice più di quanto sembri sul modo in cui l’ordinamento guarda a queste vicende. Non si tratta di respingere una domanda mal formulata, ma di portare la famiglia dove serve andare. Un atteggiamento che dovrebbe togliere un po’ di ansia a chi teme di sbagliare mossa e fare danni.
Il che rende ancora più evidente quanto conti impostare bene la domanda dall’inizio. Partire dall’istituto sbagliato costa mesi, e li costa a una famiglia che i mesi non ce li ha. La domanda da cui partire non è mai «quanto è grave?». È questa: che cosa deve essere gestito, concretamente, per questa persona, e che cosa è ancora capace di fare da sola? La risposta a quelle due domande sceglie la misura quasi da sé. Se ti trovi in questa situazione e non sai da che parte guardarla, possiamo vederla insieme
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